Categoria: Capo III – Della prova testimoniale
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Art. 2725 — Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge [918, 1659, 1888, 1908 comma 2, 1919 comma 2, 1928, 1967, 2096, 2556 comma 1, 2581 comma 2, 2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.La stessa regola si applica nei…
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Art. 2726 — Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
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Art. 2721 — Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.].Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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Art. 2722 — Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
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Art. 2723 — Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o…
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Art. 2724 — Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni [244 c.p.c. ss.] è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato…