Categoria: Sezione VI – Delle copie degli atti
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Art. 2714 — Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale [2716].La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
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Art. 2715 — Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [2716, comma 2].
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Art. 2716 — Mancanza dell’atto originale o di copia depositata
In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne…
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Art. 2717 — Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.
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Art. 2718 — Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati [743 c.p.c.], fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente [212 c.p.c.].
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Art. 2719 — Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; 212, 1 c.p.c. 215 c.p.c.].