Categoria: Sezione II – Della scrittura privata
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Art. 2705 — Telegramma
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo [634 1 c.p.c.].La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi…
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Art. 2706 — Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale [2727].Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
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Art. 2707 — Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199]; 2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
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Art. 2708 — Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [1199].Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare…
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Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata [1967, 2701, 2715, 2821, 2835] fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [2652 n. 3; 214 c.p.c. 215 c.p.c.].
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Art. 2703 — Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
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Art. 2704 — Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o…