Categoria: Titolo II – Delle prove (artt. 2697-2739)
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Art. 2726 — Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
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Art. 2727 — Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Art. 2728 — Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
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Art. 2729 — Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni[2721, 2722].
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Art. 2730 — Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.La confessione è giudiziale o stragiudiziale [2733, 2735; 228 c.p.c.].
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Art. 2731 — Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto [2733], a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
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Art. 2732 — Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza [1435].
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Art. 2733 — Confessione giudiziale
È giudiziale la confessione resa in giudizio.Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice [1309, 2728, 3].
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Art. 2734 — Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall’articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è…
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Art. 2735 — Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [2733]. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [587], è liberamente apprezzata dal giudice [116 c.p.c.].La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il…
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Art. 2720 — Efficacia probatoria
L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [969, 1309, 1870, 1988, 2944].
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Art. 2736 — Specie
Il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [2960; 223 c.p.c.]; 2) è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non…
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Art. 2721 — Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.].Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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Art. 2737 — Capacità delle parti
Per deferire [233 c.p.c.] o riferire [234 c.p.c.] il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’articolo 2731.
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Art. 2722 — Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
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Art. 2738 — Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [395 c.p.c].Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere…
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Art. 2723 — Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o…
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Art. 2739 — Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [1966], né sopra un fatto illecito [2043] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico…
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Art. 2724 — Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni [244 c.p.c. ss.] è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato…
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Art. 2725 — Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge [918, 1659, 1888, 1908 comma 2, 1919 comma 2, 1928, 1967, 2096, 2556 comma 1, 2581 comma 2, 2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.La stessa regola si applica nei…
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Art. 2710 — Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati [2215] nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori [2082] per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa [634, 2 c.p.c.].
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Art. 2711 — Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili [2214 ss.] e della corrispondenza [2220 2] può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le…
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Art. 2712 — Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
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Art. 2697 — Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
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Art. 2713 — Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
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Art. 2698 — Patti relativi all’onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
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Art. 2714 — Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale [2716].La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
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Art. 2699 — Atto pubblico
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato [2714].
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Art. 2715 — Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [2716, comma 2].
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Art. 2700 — Efficacia dell’atto pubblico
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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Art. 2716 — Mancanza dell’atto originale o di copia depositata
In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne…
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Art. 2701 — Conversione dell’atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
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Art. 2717 — Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.
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Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata [1967, 2701, 2715, 2821, 2835] fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [2652 n. 3; 214 c.p.c. 215 c.p.c.].
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Art. 2718 — Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati [743 c.p.c.], fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente [212 c.p.c.].
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Art. 2703 — Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
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Art. 2719 — Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; 212, 1 c.p.c. 215 c.p.c.].
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Art. 2704 — Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o…
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Art. 2705 — Telegramma
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo [634 1 c.p.c.].La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi…
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Art. 2706 — Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale [2727].Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
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Art. 2707 — Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199]; 2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
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Art. 2708 — Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [1199].Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare…
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Art. 2709 — Efficacia probatoria contro l’imprenditore
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore [634 c.p.c.]. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c. nav. 178].