Categoria: Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
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Art. 2695 — Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [c. nav. 250 ss., 865 ss.], e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in…
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Art. 2683 — Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.]; 2)…
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Art. 2684 — Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’articolo 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865]; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689]; 3) gli atti tra vivi…
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Art. 2685 — Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni [713] e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità [470, 475, 484] e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.La trascrizione ha gli effetti…
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Art. 2686 — Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell’articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [2651].
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Art. 2687 — Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [231 disp. att.].
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Art. 2688 — Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto…
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Art. 2689 — Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze [2651] da cui risulta acquistato per usucapione [1162] uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684.
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Art. 2690 — Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684 [2692]: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la…
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Art. 2691 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [2692].Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la…
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Art. 2692 — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654.Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656.
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Art. 2693 — Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [671 c.p.c.] per gli effetti disposti dall’articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento [518 c.p.c.] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
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Art. 2694 — Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.