Categoria: Capo II – Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
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Art. 2675 — Responsabilità del conservatore [ABROGATO]
[Il conservatore è responsabile dei danni derivati: 1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure degli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure degli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a…
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Art. 2676 — Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
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Art. 2677 — Orario per le domande di trascrizione e iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico.
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Art. 2678 — Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui…
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Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
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Art. 2680 — Tenuta del registro generale d’ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati .Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza…
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Art. 2681 — Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
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Art. 2682 — Sanzioni contro il conservatore [ABROGATO]
[Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]
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Art. 2673 — Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [743 c.p.c.].Deve, altresì, permettere l’ispezione dei suoi registri [2678, 2679] nei modi e nelle ore fissati dalla legge.Il conservatore deve anche rilasciare copia [2714] dei documenti…
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Art. 2674 — Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene…
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Art. 2674 bis — Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità…