Categoria: Titolo I – Della trascrizione (artt. 2643-2696)
-
Art. 2651 — Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643.
-
Art. 2667 — Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime [320, 321, 357, 392, 424] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti [2643], delle sentenze [2651] o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione [2652] e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.La mancanza della trascrizione può…
-
Art. 2680 — Tenuta del registro generale d’ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati .Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza…
-
Art. 2652 — Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere [2668], qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali [2690] indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [2654]: 1) le domande di risoluzione dei contratti [1458 comma 2] e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione…
-
Art. 2668 — Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [324, 562, 586 c.p.c.].Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per…
-
Art. 2681 — Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
-
Art. 2653 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti [2654, 2668, 2691; 225 ss. disp. att.]: 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [948, 949] o altri diritti reali di godimento su beni immobili [1079] e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro…
-
Art. 2668 bis — Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la…
-
Art. 2682 — Sanzioni contro il conservatore [ABROGATO]
[Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]
-
Art. 2654 — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata [2655, 2668, 2692] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [2656].
-
Art. 2668 ter — Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
-
Art. 2683 — Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.]; 2)…
-
Art. 2655 — Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto [2643, 2656, 2679 n. 4, 2692, 2896].Si deve…
-
Art. 2669 — Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato [131 c.p.c.].[In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall’articolo 2659,…
-
Art. 2684 — Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’articolo 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865]; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689]; 3) gli atti tra vivi…
-
Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere [2645 ss., 2651 ss.] pubblici [1403] col mezzo della trascrizione [2644, 2648, 2657, 2658, 2663, 2679 n. 1]: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [769, 812, 1197, 1350 n. 1, 1470, 1472, 1543, 2247, 2556, 2648, 2651, 2914]; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto…
-
Art. 2656 — Forme per l’annotazione
L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [2692].
-
Art. 2670 — Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato [1475].Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [1314].
-
Art. 2685 — Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni [713] e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità [470, 475, 484] e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.La trascrizione ha gli effetti…
-
Art. 2644 — Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [2659] o iscritto [2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [2645 bis, 2652, 2653, 2684, 2914 n. 1].Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto…
-
Art. 2657 — Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [2908; 132, 586, 825], di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [2659; 215, 216].Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati [2674; 796].
-
Art. 2671 — Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data…
-
Art. 2686 — Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell’articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [2651].
-
Art. 2645 — Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili [812] o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643, [2652, 2655, 2672, 2685; 555 c.p.c.] salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta…
-
Art. 2658 — Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo [2659] deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale [2648], salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In…
-
Art. 2672 — Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [484, 507, 509, 854; 555, 679 c.p.c.; 88 l. fall.; 156 disp. att. c.p.c. , comma 2].
-
Art. 2687 — Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [231 disp. att.].
-
Art. 2645 bis — Trascrizione di contratti preliminari
I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 2643, anche se sottoposti a condizione [1353] o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata [2702] con sottoscrizione…
-
Art. 2659 — Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale [2665], nella quale devono essere indicati [2669]: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti,…
-
Art. 2673 — Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [743 c.p.c.].Deve, altresì, permettere l’ispezione dei suoi registri [2678, 2679] nei modi e nelle ore fissati dalla legge.Il conservatore deve anche rilasciare copia [2714] dei documenti…
-
Art. 2688 — Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto…
-
Art. 2645 ter — Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti…
-
Art. 2660 — Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso.Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni [2665]: 1) il…
-
Art. 2674 — Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene…
-
Art. 2689 — Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze [2651] da cui risulta acquistato per usucapione [1162] uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684.
-
Art. 2645 quater — Trascrizione di atti costitutivi di vincolo
Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse…
-
Art. 2661 — Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte [2660, 2662] e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede [470, 475, 2648]. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita,…
-
Art. 2674 bis — Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità…
-
Art. 2690 — Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684 [2692]: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la…
-
Art. 2646 — Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni [713, 1111] che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [719, 757; 590 c.p.c., 788 c.p.c.], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote [720, 729, 789, 791].Si devono pure trascrivere la…
-
Art. 2662 — Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati
Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia [519] o alla morte di uno dei chiamati [467, 479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [2660].Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [70, 462,…
-
Art. 2675 — Responsabilità del conservatore [ABROGATO]
[Il conservatore è responsabile dei danni derivati: 1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure degli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure degli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a…
-
Art. 2691 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [2692].Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la…
-
Art. 2647 — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191 ss.], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f)…
-
Art. 2663 — Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [484].
-
Art. 2676 — Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
-
Art. 2692 — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654.Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656.
-
Art. 2648 — Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità [470, 475, 484, 2660] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507, 509].La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto…
-
Art. 2664 — Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituenti il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale.Il…
-
Art. 2677 — Orario per le domande di trascrizione e iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico.
-
Art. 2693 — Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [671 c.p.c.] per gli effetti disposti dall’articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento [518 c.p.c.] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
-
Art. 2649 — Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977 ss., 2687; 225 disp. att., 231 disp. att.].Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se…
-
Art. 2665 — Omissioni o inesattezze nelle note
L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda [2652, 2841].
-
Art. 2678 — Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui…
-
Art. 2694 — Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
-
Art. 2650 — Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto [2655, 2688].Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro…
-
Art. 2666 — Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [2644; 100 c.p.c.].
-
Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
-
Art. 2695 — Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [c. nav. 250 ss., 865 ss.], e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in…