Categoria: Capo IV – Della revocazione delle donazioni
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Art. 800 — Cause di revocazione
La donazione può essere revocata [805 c.c.] per ingratitudine o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].
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Art. 801 — Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine [800 c.c.] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente…
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Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [2652 n. 1, 2964 c.c.].Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario…
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Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [805 c.c.] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [800 c.c.]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [250, ss., 687 c.c.], salvo che si provi…
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Art. 804 — Termine per l’azione
L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli [803 c.c.] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio…
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Art. 805 — Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
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Art. 806 — Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].
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Art. 807 — Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine [801 c.c.] o sopravvenienza di figli [803 c.c.], il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [808, 1148 c.c.].Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e…
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Art. 808 — Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.] non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [807 c.c.].Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve…
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Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine [801 c.c.] e per sopravvenienza di figli [803 c.c.] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari [553 ss.].Questa disposizione non si…