Categoria: Capo III – Della forma e degli effetti della donazione
-
Art. 797 — Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario [793 c.c.], o di…
-
Art. 782 — Forma della donazione
La donazione deve [1875 c.c.] essere fatta per atto pubblico [1350 n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una…
-
Art. 798 — Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo [789 c.c.].
-
Art. 783 — Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione [781 c.c.].La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
-
Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione [775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [377, 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [590, 1423, 1444, 2034 c.c.].
-
Art. 784 — Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [462 c.c.], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [463, 785 c.c.].L’accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.Salvo diversa…
-
Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi [784 c.c.], si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [805 c.c.].L’annullamento del matrimonio…
-
Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto [ABROGATO]
[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]
-
Art. 787 — Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [624 comma 2, 794, 1428 ss. c.c.].
-
Art. 788 — Motivo illecito
Il motivo illecito [1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità [626 c.c.].
-
Art. 789 — Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave [798 c.c.].
-
Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.].
-
Art. 791 — Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti [792 c.c.].Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei…
-
Art. 792 — Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità [791 c.c.] produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto…
-
Art. 793 — Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere [794, 797 c.c.].Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato [1174 c.c.], anche durante la vita del donante stesso [648 c.c.].La risoluzione per inadempimento [1453 c.c.] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione,…
-
Art. 794 — Onere illecito o impossibile
L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante [v. 788 c.c.].
-
Art. 795 — Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
-
Art. 796 — Riserva di usufrutto
È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [978 ss. c.c.].