Categoria: Capo V – Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
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Art. 766 — Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
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Art. 767 — Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione [763 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [1450 c.c.].
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Art. 768 — Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.], se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita…
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Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].
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Art. 762 — Omissione di beni ereditari
L’omissione di uno o più beni dell’eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].
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Art. 763 — Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c.].La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad…
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Art. 764 — Atti diversi dalla divisione
L’azione di rescissione [763 c.c.] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.L’azione non è ammessa [765 c.c.] contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della…
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Art. 765 — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L’azione di rescissione non è ammessa [764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario [477, 1542 ss. c.c.] fatta senza frode [1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.