Categoria: Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
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Art. 757 — Diritto dell’erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto [719, 720 c.c.], e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [2646, 2825 c.c.].
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Art. 758 — Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia [797 c.c.] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [759, 760, 1483 c.c.].La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa [1487 c.c.].
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Art. 759 — Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione [1483 c.c.], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si…
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Art. 760 — Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267 c.c.], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1864, 1868 c.c.] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.