Categoria: Capo III – Del pagamento dei debiti
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Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro [1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c.] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [754, 755, 756 c.c.] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663 c.c.].
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Art. 753 — Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi…
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Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318 c.c.] e ipotecariamente per l’intero [2809 c. 2 c.c.]. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299 c.c.] soltanto la…
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Art. 755 — Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [752, 754, 1299 c. 2 c.c.].
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Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495, 668 c.c.] salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752 c.c.].