Categoria: Capo II – Della collazione
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Art. 742 — Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [809].Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle…
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Art. 743 — Società contratta con l’erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 c.c.] contratta senza frode [1344 c.c.] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [2704 c.c.].
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Art. 744 — Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [1256 c.c.].
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Art. 745 — Frutti e interessi
I frutti [820 c.c.] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
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Art. 746 — Collazione d’immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura [748 c.c.] o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [2645 c.c.].Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione [747, 749 c.c.].
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Art. 747 — Collazione per imputazione
La collazione per imputazione [746, 750 c.c.] si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione [456 c.c.].
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Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione [456, 1150 c.c.].Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [1150] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa 1150, 1152…
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Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente [art. 556 del c.c.].
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Art. 750 — Collazione di mobili
La collazione dei mobili [751 c.c.] si fa soltanto per imputazione [747 c.c.], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione [456 c.c.].Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il…
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Art. 751 — Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione [1277 c.c.].Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili…
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Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556…
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Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge [783 c.c.].
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Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi
L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569 c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
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Art. 740 — Donazioni fatte all’ascendente dell’erede
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.
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Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923 c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.