Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare [ABROGATO]
[Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175.]
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Art. 732 — Diritto di prelazione
Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i…
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Art. 717 — Sospensione della divisione per ordine del giudice
L’autorità giudiziaria [786, 787 c.p.c.], su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario [1111 c.c.].
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Art. 733 — Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727 c.c.], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore [718 c.c.].Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede…
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Art. 718 — Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità [733, 734, 1114 c.c.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Art. 734 — Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [556 c.c.] .Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del…
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Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita [1470 c.c.] per il pagamento dei debiti [530 c.c.] e pesi ereditari [752 ss. c.c.], si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili [747 c.p.c.] e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi…
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Art. 735 — Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536 c.c.] o degli eredi istituiti è nulla [553 c.c.].Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi [554 554 c.c.].
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Art. 720 — Immobili non divisibili
Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi…
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Art. 736 — Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [2646 c.c.].I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia…
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Art. 721 — Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita [1470 c.c.] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [719 c. 2 c.c.], sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.
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Art. 722 — Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale [846 c.c.].
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Art. 723 — Resa dei conti
Dopo la vendita [1470 c.c.], se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili [719 c.c.] si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [728 c.c.] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [2817…
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Art. 724 — Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione [747 c.c.], a norma del capo II di questo titolo [737 ss. c.c.], conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di…
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Art. 725 — Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura [746, 750 c.c.], o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote [1113 c. 4 c.c.].I prelevamenti, per quanto è possibile, si…
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Art. 726 — Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753 c.c.].Eseguita la stima, si procede alla formazione [727 c.c.] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [469, 727 c.c.].
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Art. 727 — Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota [1114 c.c.].Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno…
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Art. 728 — Conguagli in danaro
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [723, 2817 n. 2, 2834 c.c.].
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Art. 713 — Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità…
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Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta [730 c.c.] mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
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Art. 714 — Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione [1158 ss. c.c.] per effetto di possesso esclusivo 1102 c.c.].
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Art. 730 — Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione.Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che…
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Art. 715 — Casi d’impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462 c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver…
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Art. 731 — Suddivisioni tra stirpi
Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469 c.c.].