Categoria: Capo VII – Degli esecutori testamentari
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Art. 710 — Esonero dell’esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi [703, 709 c.2 c.c.], per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
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Art. 711 — Retribuzione
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
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Art. 712 — Spese
Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità [511 c.c.].
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Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare [701 c.c.] uno o più esecutori testamentari [629 c. 3 c.c.] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [702 c.c.], altro o altri in loro sostituzione.Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [708 c.c.], salvo che il testatore abbia diviso tra…
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Art. 701 — Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi [394, 414 ss., 424, 1425 c.c.].Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
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Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [700 c.c.] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], e deve essere annotata nel registro delle successioni.L’accettazione non può essere sottoposta a condizione [633, 1353 c.c.] o a termine [637, 1184 c.c.].L’autorità…
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Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto [706 c.c.].A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [707, 709 c.c.].Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione [702 c.c.],…
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Art. 704 — Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità [533 c.c.] devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore [102 c.p.c.]. Questi ha facoltà d’intervenire [105 c.p.c.] nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.
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Art. 705 — Apposizione di sigilli e inventario
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss. c.c.] quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori [2 c.c.], assenti [48 ss. c.c.], interdetti [414 c.c.] o persone giuridiche [11 c.c.].Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati [769 ss.…
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Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [713 c.c.] tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
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Art. 707 — Consegna dei beni all’erede
L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine [633, 637 c.c.], se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od…
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Art. 708 — Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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Art. 709 — Conto della gestione
L’esecutore testamentario deve rendere il conto [263 c.c.] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [703 c.c.].Egli è tenuto, in caso di colpa [703, 2043 c.c.] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.Gli esecutori testamentari, quando…