Categoria: Sezione I – Della sostituzione ordinaria
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Art. 688 — Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all’erede istituito [691 c.c.] altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità [463, 467, 480, 519, 523 c.c.].Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti…
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Art. 689 — Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona,…
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Art. 690 — Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti [647 c.c.], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [676, 677 c.c.].
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Art. 691 — Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati [649 c.c.].