Categoria: Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie
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Art. 681 — Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento [680 c.c.] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
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Art. 682 — Testamento posteriore
Il testamento posteriore [602 c.c.], che non revoca in modo espresso i precedenti [680 c.c.], annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
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Art. 683 — Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore [682 c.c.] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [592 ss. c.c.] o indegno [463 ss. c.c.], ovvero ha rinunziato all’eredità [519 c.c.] o al legato [649 c.c.] .
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Art. 684 — Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo [602 c.c.] distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo [463 n. 5 c.c.].
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Art. 685 — Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto [604, 608 c.c.], a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista [614, 617 c.c.] presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo [607 c.c.].
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Art. 686 — Alienazione e trasformazione della cosa legata
L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata [651 c.c.] o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [1500 ss. c.c.], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [1427 c.c.], ovvero la cosa ritorna in proprietà…
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Art. 687 — Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare [588 c.c.], fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto [566 c.c.] per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo [291 ss. c.c.], ovvero per il riconoscimento di…
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Art. 679 — Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].
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Art. 680 — Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento [587 ss. c.c.], o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore [681, 682, 684 c.c.].