Categoria: Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
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Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.].
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Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo [602 c.c.] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [608 c.c.], appena ha notizia della morte del testatore.Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.], che sia fissato un termine per la…
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Art. 621 — Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione [749 c.p.c.].Si applicano le disposizioni del…
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Art. 622 — Comunicazione dei testamenti al tribunale
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [603 c.c., 55].