Categoria: Sezione II – Dei testamenti speciali
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Art. 612 — Forme
Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni [619 c.c.]; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.Il testamento è conservato tra…
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Art. 613 — Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.Al ritorno della nave nella Repubblica, i due originali del testamento o…
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Art. 614 — Verbale di consegna
L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina…
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Art. 615 — Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601 c.c.].
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Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno, o, quando è possibile, di due testimoni.Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.Il testamento è annotato sul…
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Art. 617 — Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore…
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Art. 618 — Casi e termini d’efficacia
Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni…
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Art. 619 — Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606.
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Art. 609 — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [601 c.c.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le…
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Art. 610 — Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [601 c.c.].Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [608, 613, 614…
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Art. 611 — Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto [612 c.c.] a bordo della nave dal comandante di essa [171 n. 5, 174, 203 c.n. 612, 615, 619 c.c.].Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [203, 296, 321, 322 c.n.].