Categoria: Capo IV – Della forma dei testamenti
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Art. 605 — Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo…
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Art. 621 — Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione [749 c.p.c.].Si applicano le disposizioni del…
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Art. 606 — Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [602 c.c.], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio [603 c.c.].Per ogni altro difetto di forma il testamento può…
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Art. 622 — Comunicazione dei testamenti al tribunale
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [603 c.c., 55].
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Art. 607 — Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio [605 c.c.], ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti [602, 685 c.c.].
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Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.].
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Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto [604, 605 c.c.] e il testamento olografo [[n602cc] c.c.] che è stato depositato [620 c.c.] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [685c.c.].A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal…
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Art. 609 — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [601 c.c.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le…
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Art. 610 — Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [601 c.c.].Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [608, 613, 614…
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Art. 611 — Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto [612 c.c.] a bordo della nave dal comandante di essa [171 n. 5, 174, 203 c.n. 612, 615, 619 c.c.].Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [203, 296, 321, 322 c.n.].
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Art. 612 — Forme
Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni [619 c.c.]; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.Il testamento è conservato tra…
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Art. 613 — Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.Al ritorno della nave nella Repubblica, i due originali del testamento o…
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Art. 614 — Verbale di consegna
L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina…
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Art. 615 — Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601 c.c.].
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Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno, o, quando è possibile, di due testimoni.Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.Il testamento è annotato sul…
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Art. 601 — Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602 c.c.] e il testamento per atto di notaio.Il testamento per atto di notaio è pubblico [603 c.c.] o segreto [604 ss., 607, 685 c.c.].
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Art. 617 — Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore…
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Art. 602 — Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [606, 684, 685 c.c.].La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e…
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Art. 618 — Casi e termini d’efficacia
Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni…
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Art. 603 — Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [597 c.c.].Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione…
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Art. 619 — Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606.
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Art. 604 — Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo [598 c.c.]. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo…
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Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo [602 c.c.] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [608 c.c.], appena ha notizia della morte del testatore.Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.], che sia fissato un termine per la…