Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 587 — Testamento
Il testamento è un atto revocabile [679 ss. c.c.] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che…
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Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.].L’indicazione…
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Art. 589 — Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca [458, 635 c.c.].
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Art. 590 — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione [627, 799].