Categoria: Capo III – Della successione dello stato
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Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [459, 519 c.c.].Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.