Categoria: Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
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Art. 563 — Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi…
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Art. 564 — Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Il legittimario [536 c.c.] che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario [484, 557 c.c.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità [519 ss. c.c.]. Questa disposizione non si applica all’erede che ha…
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Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [565 c.c.], nel concorso di legittimari [536 ss. c.c.] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [558 c.c.] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali…
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Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
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Art. 555 — Riduzione delle donazioni
Le donazioni [769 ss., 809 c.c.], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [559 c.c.] fino alla quota medesima.Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [554 c.c.].
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Art. 556 — Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737 ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in…
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Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.] che dai legittimari [536 c.c.] e dai loro eredi o aventi causa.Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla…
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Art. 558 — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari [553, 554 c.c.].Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536…
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Art. 559 — Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori [562, 563 c.c.].
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Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili
Quando oggetto del legato [649 c.c.] o della donazione [769 c.c.] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [720 c.c.].Se la separazione non può farsi comodamente [720] e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza…
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Art. 561 — Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in…
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Art. 562 — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente [563], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa…