Categoria: Capo VIII – Dell’eredità giacente
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Art. 528 — Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità [460, 470 ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487 c.c.], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità [460, 529 ss. c.c.].Il decreto di nomina del curatore,…
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Art. 529 — Obblighi del curatore
Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità [769 c.p.c.], a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o…
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Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [2830 c.c., 782 c.p.c.].Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [782, 783 c.p.c.].
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Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario [484 ss.], sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.
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Art. 532 — Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata [470, 586 c.c.].