Categoria: Capo VII – Della rinunzia all’eredità
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Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all’eredità [467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683 c.c.] deve farsi [374 n. 3 c.c.] con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni [52, 53, 133 disp.att.].La rinunzia fatta gratuitamente [461, 478…
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Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.] o a termine [1184 c.c.] o solo per parte [475 c.c.].
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Art. 521 — Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.].Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
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Art. 522 — Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime [565 c.c.] la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss. c.c.] e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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Art. 523 — Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie [587 c.c.], se il testatore non ha disposto una sostituzione [688 c.c.] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 c.c.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.
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Art. 524 — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante [2652 n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [2934…
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Art. 525 — Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato [480 c.c.], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
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Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo [482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442, 2934 c.c.].
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Art. 527 — Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [476, 494 c.c.].