Categoria: Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
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Art. 512 — Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata [514 c.c.] a preferenza dei creditori dell’erede [490 c.c.].Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.La separazione non…
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Art. 513 — Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756 c.c.].
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Art. 514 — Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.Fuori di questo caso, i creditori e…
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Art. 515 — Cessazione della separazione
L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [1179 c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [119, 750 c.p.c.].
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Art. 516 — Termine per l’esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione [456, 518, 729, 729 c.p.c.].
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Art. 517 — Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili [812 c.c.] si esercita mediante domanda giudiziale.La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione [456 c.c.], il quale ordina l’inventario [769 ss. c.p.c.], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.Riguardo ai mobili già alienati dall’erede,…
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Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili [812 c.c.] e agli altri beni capaci d’ipoteca [2810 c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827 ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto,…