Categoria: Sezione II – Del beneficio d’inventario
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Art. 497 — Mora nel rendimento del conto
L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219 c.c.] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [496 c.c.].Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme…
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Art. 498 — Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari[530, 2906 c.c.], l’erede non può eseguire pagamenti [502 c.c.], ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503 c.c.].A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione,…
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Art. 499 — Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498 c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493 c.c., 747, 478 c.p.c.]. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss. c.c.] o a ipoteca [2808c.c.], i privilegi non si…
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Art. 484 — Accettazione col beneficio d’inventario
L’accettazione col beneficio d’inventario [470, 490, 510, 511 c.c.] si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [52, 53 disp. att.].Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta,…
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Art. 500 — Termine per la liquidazione
L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [488, 496, 505 c.c., 749 c.p.c.].
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Art. 485 — Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui…
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Art. 501 — Reclami
Compiuto lo stato di graduazione [499 c.c.], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami [778 c.p.c.] trenta giorni dalla data di questa pubblicazione,…
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Art. 486 — Poteri
Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.].
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Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501 c.c.] o passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede [474 c.p.c.].La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi…
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Art. 487 — Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario [484 c.c.] fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480 c.c.].Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a…
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Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504 c.c.].Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura [498, 505 c.c.].
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Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice [487, 496, 500 c.c.].L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione [749 c.p.c.].
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Art. 504 — Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario [510 c.c.], ciascuno può promuovere la liquidazione [503 c.c.]; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [498, [498, 510 c.c.]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.
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Art. 489 — Incapaci
I minori [2 c.c.], gli interdetti [414 c.c.] e gli inabilitati [415 c.c.] non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario [471, 472 c.c.], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione [431 c.c.], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente…
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Art. 505 — Decadenza dal beneficio
L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario [490, 493, 494, 509 c.c.].Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le…
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Art. 490 — Effetti del beneficio d’inventario
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede [2830, 2941 n.5 c.c.].Conseguentemente: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448 c.c.]; 2) l’erede non è tenuto al pagamento…
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Art. 506 — Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’articolo 499.I crediti a…
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Art. 491 — Responsabilità dell’erede nell’amministrazione
L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [496, 531, 1176 c.c.].
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Art. 507 — Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977 c.c.].A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori…
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Art. 492 — Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [750 c.p.c.], l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [812 c.c.] compresi nell’inventario, per i frutti [820 c.c.] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [1179 c.c.].
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Art. 508 — Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio [507], il tribunale del luogo dell’aperta successione [456 c.c.], su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52, 53].Le…
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Art. 493 — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L’erede decade dal beneficio d’inventario [490, 494, 505, 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [2748 c.c.] o ipoteca [2808 c.c.] beni ereditari, o transige [1965 c.c.] relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [747, 748 ss. c.p.c.].Per i beni mobili l’autorizzazione…
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Art. 509 — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario [493, 494, 505 c.c.], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505 c.c.], il tribunale del luogo dell’aperta successione [456 c.c.], su istanza [779 c.p.c.] di uno dei creditori o legatari,…
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Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell’inventario
Dal beneficio d’inventario decade l’erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.].
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Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L’accettazione con beneficio d’inventario [484 c.c.] fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione [504 c.c.].
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Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [498 c.c.] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [649 ss. c.c.] a…
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Art. 511 — Spese
Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventariosono a carico dell’eredità [461, 484, 712 c.c.].
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Art. 496 — Rendimento del conto
L’erede ha l’obbligo di rendere conto [263 c.p.c.] della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede [2946 ss. c.c., 749 c.p.c., 109, 178 disp. att.].