Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 483 — Impugnazione per errore
L’accettazione dell’eredità [1324 c.c.] non si può impugnare se è viziata da errore [482, 1427 ss. c.c.].Tuttavia, se si scopre un testamento [587 c.c.] del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati [649, 662, 663 c.c.] scritti in esso oltre il valore dell’eredità [662, 663 c.c.],…
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Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d’inventario [484 ss. c.c.].L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.].
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Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .
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Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.
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Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247 c.c.].
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Art. 474 — Modi di accettazione
L’accettazione può essere espressa [475 c.c.] o tacita [476, 477, 478 c.c.].
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Art. 475 — Accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699 c.c.] o in una scrittura privata [2702 c.c.], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685 c.c.].È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
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Art. 476 — Accettazione tacita
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [460, 477, 478, 527, 2648].
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Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione [769 c.c.], la vendita [1470, 1542 c.c.] o la cessione [1260 c.c.], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [476 c.c.].
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Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 519 ss. c.c.].
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Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.].Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia…
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Art. 480 — Prescrizione
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946 c.c.].Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione [456 c.c.] e, in caso d’istituzione condizionale [633 ss. c.c.], dal giorno in cui si verifica la condizione [1353, 1359, 2935 c.c.]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre…
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Art. 481 — Fissazione di un termine per l’accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine [749 c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde [2694 c.c.] il diritto di accettare [488, 650 c.c.].
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Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo
L’accettazione dell’eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.] o di dolo [1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.].