Categoria: Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
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Art. 457 — Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge [565 c.c.] o per testamento [587 c.c.].Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536 c.c.].
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Art. 458 — Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla [1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
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Art. 459 — Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione [470 c.c.]. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
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Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell’accettazione
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.Non può il chiamato compiere…
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Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all’eredità [519 e ss. c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità [511, 712 c.c.].
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Art. 456 — Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.