Categoria: Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620)
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Art. 2606 — Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio [2603, n. 1] sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate [2377] davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni [2964]. Per i…
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Art. 2620 — Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’articolo 2602.L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’articolo 2618.
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Art. 2607 — Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati [2604, 2611, n. 3].Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].
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Art. 2608 — Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio [2603 n. 4] è regolata dalle norme sul mandato [1710].
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Art. 2609 — Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso [1373] e di esclusione previsti dal contratto [2603, n. 6], la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri [674, 773, 1874].Il mandato [1703] conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto…
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Art. 2610 — Trasferimento dell’azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento [2964], l’esclusione dell’acquirente dal consorzio [2558].
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Art. 2595 — Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] [Cost. 41]; [2301].
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Art. 2611 — Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603 n. 1, 2604]; 2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1]; 3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607]; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una…
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Art. 2596 — Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto [1341, 2725]. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni [1379].Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il…
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Art. 2612 — Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi [2618, 2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove l’ufficio ha sede [2626].L’estratto deve indicare: 1) la denominazione e…
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Art. 2597 — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un’impresa [2082] in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare [2932] con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento [1679, 1680].
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Art. 2613 — Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [41, 2612 n. 4].
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Art. 2598 — Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di…
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Art. 2614 — Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo [2270, 2305, 2472, 2531].
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Art. 2599 — Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti [2598, n. 3].
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Art. 2615 — Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612, n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile [1705, 2339]. In caso di insolvenza…
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Art. 2600 — Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni [2043, 2598, n. 3].In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120 c.p.c.].Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2727].
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Art. 2615 bis — Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1 e…
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Art. 2601 — Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale [2598] pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali e] dagli enti che rappresentano la categoria.
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Art. 2615 ter — Società consortili
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
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Art. 2602 — Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori [2082, 2618] istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [2616, 2643, n. 11].
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Art. 2616 — Costituzione
Con provvedimento dell’autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate], può essere disposta anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione [2602].Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati…
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Art. 2603 — Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13].Esso deve indicare: 1) l’oggetto [2606, 2611, n. 2] e la durata [[[n2604]], 2611, n. 1] del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi…
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Art. 2617 — Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli [837], la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2604 — Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
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Art. 2618 — Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati [2612], sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa [sentite le corporazioni interessate].
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Art. 2605 — Controllo sull’attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
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Art. 2619 — Controllo sull’attività del consorzio
L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa [2605, 2611, n. 5, 2612].Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.