Categoria: Sezione II – Della costituzione

  • Art. 2521 — Atto costitutivo

    La società deve costituirsi per atto pubblico [14, 1350, n. 13, 2328, 2463, 2643, n. 10, 2699, 2725].L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.L’atto costitutivo [2540] deve indicare [2295]: 1) il cognome e il nome o la denominazione [2515],…

  • Art. 2522 — Numero dei soci

    Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.Se successivamente alla costituzione il…

  • Art. 2523 — Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

    Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

  • Art. 2524 — Variabilità del capitale

    Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito [2521, n. 4, 2545 duodecies].Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.L’esclusione o la limitazione del diritto di…