Categoria: Sezione III – Dell’amministrazione della società e dei controlli
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Art. 2478 bis — Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti…
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Art. 2475 — Amministrazione della società
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479. Si applica l’articolo 2382.All’atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell’articolo…
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Art. 2475 bis — Rappresentanza della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
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Art. 2475 ter — Conflitto di interessi
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto…
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Art. 2476 — Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del…
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Art. 2477 — Sindaco e revisione legale dei conti
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.[La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale…
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Art. 2478 — Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:[1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci]; 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale…