Categoria: Sezione XII – Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
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Art. 2448 — Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono…