Categoria: Sezione VI – Dell’assemblea
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Art. 2376 — Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema…
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Art. 2377 — Annullabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate [2351, 2606] dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.L’impugnazione può essere…
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Art. 2363 — Luogo di convocazione dell’assemblea
L’assemblea [20] è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente [2366, 2488].L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
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Art. 2378 — Procedimento d’impugnazione
L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga…
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Art. 2364 — Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria [2368]: 1) approva il bilancio [20, 2423, 2433]; 2) nomina e revoca gli amministratori [2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori…
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Art. 2379 — Nullità delle deliberazioni
Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione…
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Art. 2364 bis — Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione…
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Art. 2379 bis — Sanatoria della nullità
L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che…
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Art. 2365 — Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria [2414 bis, 2415] delibera sulle modificazioni dello statuto [16, 21, 2348, 2349, 2368], sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza [2412, 2410].Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter, 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del…
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Art. 2379 ter — Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni
Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale…
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Art. 2366 — Formalità per la convocazione
L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per…
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Art. 2367 — Convocazione su richiesta di soci
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare [2364, 2364 bis] senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista…
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Art. 2368 — Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse [2373] dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata [2375]. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.L’assemblea straordinaria…
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Art. 2369 — Seconda convocazione e convocazioni successive
Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze…
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Art. 2370 — Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che…
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Art. 2371 — Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati…
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Art. 2372 — Rappresentanza nell’assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.Nelle società che fanno ricorso al…
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Art. 2373 — Conflitto d’interessi
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle…
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Art. 2374 — Rinvio dell’assemblea
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto [2366].
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Art. 2375 — Verbale delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio [2368]. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei…