Categoria: Sezione III – Dei promotori e dei soci fondatori
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Art. 2337 — Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333 [2328, n. 8, 2334, 2339, 2341].
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Art. 2338 — Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili [1292] verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società [2331].La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea [2335].Se per qualsiasi ragione la…
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Art. 2339 — Responsabilità dei promotori
I promotori [2337] sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi [2521, n. 6]: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [2327, 2334]; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343; 3) per la veridicità…
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Art. 2340 — Limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328, n. 8, 2333, 2335, n. 3].Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].
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Art. 2341 — Soci fondatori
La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo [2328, n. 8, 2333, 2340].