Categoria: Sezione II – Della costituzione per pubblica sottoscrizione
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Art. 2333 — Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [2339, n. 3] sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo [2328] e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [2335, n. 3, 2340, 2341] e il termine entro il quale…
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Art. 2334 — Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni [2329, n. 1], i promotori [2337], con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342 [2339, n. 1, 2344].Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori…
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Art. 2335 — Assemblea dei sottoscrittori
L’assemblea dei sottoscrittori [2334, 2339]: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società [2329]; 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo [2328] e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori [2328, n. 8, 2333, 2340, 2341]; 4) nomina gli amministratori [2383] ed i sindaci…
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Art. 2336 — Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [2328] l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330 [2194, 2333, 2626].