Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 2325 — Responsabilità
Nella società per azioni [2454, 2498] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [2331, 2362, 2472, 2518, 2546].In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati…
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Art. 2325 bis — Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre…
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Art. 2325 ter — Società emittenti strumenti finanziari diffusi
Ai fini di cui all’articolo 2325 bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di…
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Art. 2326 — Denominazione sociale
La denominazione sociale [2328, n. 2], in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni [2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2515, 2567].
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Art. 2327 — Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
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Art. 2328 — Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [14, 1350, n. 13 2463, 2498, 2504, 2699] e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede,…
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Art. 2329 — Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335, n. 1, 2439]: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della…
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Art. 2330 — Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo [2296] deve depositarlo entro dieci giorni [2626] presso l’ufficio del registro delle imprese [2188, 2200] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma…
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Art. 2331 — Effetti dell’iscrizione
Con l’iscrizione nel registro [2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [15, 33, 2498].Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [29, 38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509 bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili…
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Art. 2332 — Nullità della società
Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico [1418]; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La…