Categoria: Sezione V – Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
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Art. 2284 — Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi [2289, 2322], a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3] ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano [2323, 2479].
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Art. 2285 — Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [1373, 2292].Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [2289].Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso…
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Art. 2286 — Esclusione
L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze [24, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [2253], nonché per l’interdizione [414], l’inabilitazione [415] del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [2287; 19 n. 1, 28, 29, 32 c.p.].Il…
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Art. 2287 — Procedimento di esclusione
L’esclusione [2286] è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso [2266].Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione [24, 2527, 2964].Se la società si compone…
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Art. 2288 — Esclusione di diritto
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270.
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Art. 2289 — Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2307], questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota [2270, 2284, 2285].La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo…
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Art. 2290 — Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento [2284, 2530].Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [1396, 2267]; in mancanza non è…