Categoria: Sezione III – Dei rapporti con i terzi
-
Art. 2266 — Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi [2278].In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [2257, 2295, n. 5, 2298, 2310].Le…
-
Art. 2267 — Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [2268, 2271]. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente [1292] i soci che hanno agito in nome e per conto della società [38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615] e, salvo patto contrario, gli altri soci [2269, 2280, 2291, 2297,…
-
Art. 2268 — Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [1294, 1944, 2267, 2304].
-
Art. 2269 — Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio [2267].
-
Art. 2270 — Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore [2262] e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione [2282, 2283].Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in…
-
Art. 2271 — Esclusione della compensazione
Non è ammessa compensazione [1241, 1246, n. 5] fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.