Categoria: Sezione II – Dei rapporti tra i soci
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Art. 2257 — Amministrazione disgiuntiva
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione [2317] che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.La maggioranza dei soci, determinata…
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Art. 2258 — Amministrazione congiuntiva
Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali [2261, 2317].Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli…
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Art. 2259 — Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [2252].L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [1723, 1726].La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
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Art. 2260 — Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [1703].Gli amministratori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale [2281]. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [18, 2392].
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Art. 2261 — Controllo dei soci
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [2257, 2258, 2489, 2623 n. 3].Se il compimento degli affari sociali dura oltre un…
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Art. 2262 — Utili
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto [2261, 2265, 2270, 2303, 2350, 2433].
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Art. 2263 — Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti [2265, 2280, 2282]. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali [1101].La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità…
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Art. 2264 — Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [1473].La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [2964]. L’impugnazione non…
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Art. 2265 — Patto leonino
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2178, 2262, 2263, 2280, 2553, 2554].
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Art. 2253 — Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2247, 2286, 2295, n.5].Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale [2282, 2295 n.5].
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Art. 2254 — Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [1465, 1470, 1483, 1490, 2286].Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [1578,…
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Art. 2255 — Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito [2328 n. 6, 2518 n. 6] risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia [2342, 2440].
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Art. 2256 — Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società [1102, 2248].