Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 2247 — Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili [2082, 2253 e 2949].
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Art. 2248 — Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
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Art. 2249 — Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale [2195 ss.] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2291 ss.].Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa [2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251-2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire…
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Art. 2250 — Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2188, 2199, 2200] e il numero d’iscrizione.Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve…