Categoria: Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
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Art. 2584 — Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale [2424, n.4] ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2592] di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.
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Art. 2585 — Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [2569, 2593] atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [2586].In quest’ultimo…
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Art. 2586 — Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto].
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Art. 2587 — Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [2590, 2591].
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Art. 2588 — Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa [2584, 2589].
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Art. 2589 — Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [2577, 2581, 2584, 2588, 2590].
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Art. 2590 — Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].
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Art. 2591 — Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2590, 2592].