Categoria: Capo I – Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche
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Art. 2575 — Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580].
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Art. 2576 — Acquisto del diritto
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
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Art. 2577 — Contenuto del diritto
L’autore ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera [2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o…
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Art. 2579 — Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali [2575, 2583], indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la…
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Art. 2580 — Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali [2575, 2583].
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Art. 2581 — Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili [2582 2, 2589, 2577 2].Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [2577, 2725].
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Art. 2582 — Ritiro dell’opera dal commercio
L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio [2579], salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.Questo diritto è personale e intrasmissibile.
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Art. 2583 — Leggi speciali
L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [2580].