Categoria: Capo II – Delle professioni intellettuali
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Art. 2233 — Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene] [1657, 1709, 1755, 2225].In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.Sono nulli [1418],…
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Art. 2234 — Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
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Art. 2235 — Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961].
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Art. 2236 — Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 2104].
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Art. 2237 — Recesso
Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta [1671, 2227, 2231].Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa [2119]. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo…
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Art. 2238 — Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.
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Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [2061].L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la…
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Art. 2230 — Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale [202] è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2231 — Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399].La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle…
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Art. 2232 — Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [1717].