Categoria: Capo I – Disposizioni generali
-
Art. 2223 — Prestazione della materia
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470, 1658].
-
Art. 2224 — Esecuzione dell’opera
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [1622] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [1454].Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento…
-
Art. 2225 — Corrispettivo
Il corrispettivo [2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1709, 1755, 2233].
-
Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1512, 1665, 1745].Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti…
-
Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].
-
Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464], il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta [1672, 2231, 2237].
-
Art. 2222 — Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].