Categoria: Titolo III – Del lavoro autonomo (artt. 2222-2238)
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Art. 2233 — Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene] [1657, 1709, 1755, 2225].In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.Sono nulli [1418],…
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Art. 2234 — Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
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Art. 2235 — Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961].
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Art. 2236 — Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 2104].
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Art. 2237 — Recesso
Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta [1671, 2227, 2231].Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa [2119]. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo…
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Art. 2222 — Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].
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Art. 2238 — Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.
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Art. 2223 — Prestazione della materia
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470, 1658].
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Art. 2224 — Esecuzione dell’opera
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [1622] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [1454].Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento…
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Art. 2225 — Corrispettivo
Il corrispettivo [2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1709, 1755, 2233].
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Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1512, 1665, 1745].Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti…
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Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].
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Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464], il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta [1672, 2231, 2237].
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Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [2061].L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la…
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Art. 2230 — Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale [202] è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2231 — Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399].La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle…
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Art. 2232 — Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [1717].