Categoria: Sezione III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali
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Art. 2204 — Poteri dell’institore
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti…
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Art. 2219 — Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710].
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Art. 2205 — Obblighi dell’institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].
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Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [2312, 2457].Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [2214].Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni…
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Art. 2206 — Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [1392, 2193, 2196, 2197,…
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Art. 2221 — Fallimento e concordato preventivo [ABROGATO]
[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [2093] e i piccoli imprenditori [2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.]
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Art. 2207 — Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396].In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [19,…
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Art. 2208 — Responsabilità personale dell’institore
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2204].
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Art. 2209 — Procuratori
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso.
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Art. 2210 — Poteri dei commessi dell’imprenditore
I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [1835].Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a…
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Art. 2211 — Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].
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Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 1512].Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77, 669 c.p.c.] nell’interesse dell’imprenditore [1745, 2905].
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Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [1199, 2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.
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Art. 2214 — Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle…
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Art. 2215 — Modalità di tenuta delle scritture contabili
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve…
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Art. 2215 bis — Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento…
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Art. 2216 — Contenuto del libro giornale
Il libro giornale [2214] deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
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Art. 2217 — Redazione dell’inventario
L’inventario [365, 2214] deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve…
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Art. 2203 — Preposizione institoria
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [2197, 2205].Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716], 2257].
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Art. 2218 — Bollatura facoltativa
L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710].