Categoria: Sezione II – Dell’obbligo di registrazione
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Art. 2195 — Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all’obbligo [2194, 2200] dell’iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135]; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203]; 3) un’attività di trasporto per terra…
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Art. 2196 — Iscrizione dell’impresa
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza [e la razza]; 2) la ditta [2563]; 3) l’oggetto…
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Art. 2197 — Sedi secondarie
L’imprenditore [2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove è la sede principale dell’impresa [2189, 2196, n. 4].Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede…
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Art. 2198 — Minori, interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell’interesse di un minore non emancipato [320, 371, n. 3] o di un interdetto [397, 424, 425, 774] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194]…
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Art. 2199 — Indicazione dell’iscrizione
L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto [2250].
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Art. 2200 — Società
Sono soggette all’obbligo [2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [2195, 2949].L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250,…
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Art. 2201 — Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale [409, n. 4 c.p.c.] sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2093, 2195, 2221].
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Art. 2202 — Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083, 2188, 2195, 2214, 2221].