Categoria: Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
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Art. 2198 — Minori, interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell’interesse di un minore non emancipato [320, 371, n. 3] o di un interdetto [397, 424, 425, 774] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194]…
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Art. 2214 — Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle…
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Art. 2199 — Indicazione dell’iscrizione
L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto [2250].
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Art. 2215 — Modalità di tenuta delle scritture contabili
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve…
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Art. 2200 — Società
Sono soggette all’obbligo [2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [2195, 2949].L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250,…
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Art. 2215 bis — Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento…
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Art. 2201 — Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale [409, n. 4 c.p.c.] sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2093, 2195, 2221].
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Art. 2216 — Contenuto del libro giornale
Il libro giornale [2214] deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
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Art. 2202 — Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083, 2188, 2195, 2214, 2221].
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Art. 2217 — Redazione dell’inventario
L’inventario [365, 2214] deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve…
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Art. 2203 — Preposizione institoria
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [2197, 2205].Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716], 2257].
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Art. 2218 — Bollatura facoltativa
L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710].
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Art. 2188 — Registro delle imprese
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949].Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal…
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Art. 2204 — Poteri dell’institore
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti…
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Art. 2219 — Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710].
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Art. 2189 — Modalità dell’iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [2190, 2192, 2194].Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [2195, 2197] richieste dalla legge per l’iscrizione [2411, 2566].Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice…
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Art. 2205 — Obblighi dell’institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].
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Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [2312, 2457].Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [2214].Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni…
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Art. 2190 — Iscrizione d’ufficio
Se un’iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [2191, 2192, 2196, 2205].
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Art. 2206 — Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [1392, 2193, 2196, 2197,…
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Art. 2221 — Fallimento e concordato preventivo [ABROGATO]
[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [2093] e i piccoli imprenditori [2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.]
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Art. 2191 — Cancellazione d’ufficio
Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione [2312].
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Art. 2207 — Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396].In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [19,…
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Art. 2192 — Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro [2189, 2190, 2964].Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
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Art. 2208 — Responsabilità personale dell’institore
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2204].
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Art. 2193 — Efficacia dell’iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione [34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436].L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive…
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Art. 2209 — Procuratori
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso.
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Art. 2194 — Inosservanza dell’obbligo di iscrizione
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione [2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446.
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Art. 2210 — Poteri dei commessi dell’imprenditore
I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [1835].Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a…
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Art. 2195 — Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all’obbligo [2194, 2200] dell’iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135]; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203]; 3) un’attività di trasporto per terra…
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Art. 2211 — Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].
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Art. 2196 — Iscrizione dell’impresa
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza [e la razza]; 2) la ditta [2563]; 3) l’oggetto…
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Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 1512].Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77, 669 c.p.c.] nell’interesse dell’imprenditore [1745, 2905].
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Art. 2197 — Sedi secondarie
L’imprenditore [2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove è la sede principale dell’impresa [2189, 2196, n. 4].Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede…
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Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [1199, 2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.