Categoria: Sezione IV – Della soccida
-
Art. 2183 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto [1373, 2176].Salvo diverso accordo…
-
Art. 2184 — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170, 2171, 2178, 2183].
-
Art. 2185 — Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice [2171 ss.].
-
Art. 2170 — Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [2178, 2184, 2187].L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore…
-
Art. 2186 — Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173, 2552].Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida…
-
Art. 2171 — Nozione
Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame è conferito dal soccidante.La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base…
-
Art. 2172 — Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative], dalla…
-
Art. 2173 — Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera
La direzione dell’impresa spetta al soccidante [2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento [1176].La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario…
-
Art. 2174 — Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175].
-
Art. 2175 — Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218, 1258, 2174, 2176].
-
Art. 2176 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida [2170] stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio…
-
Art. 2177 — Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida [2170] viene trasferito ad altri [2160], il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante [2559], derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.Se il trasferimento riguarda la maggior…
-
Art. 2178 — Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170].È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184, 2263, 2265].
-
Art. 2179 — Morte di una delle parti
La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158, 2168, 2186].In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2168].
-
Art. 2180 — Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453 e ss.], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [2159].
-
Art. 2181 — Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame [2171].Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma…
-
Art. 2182 — Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.